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Come individuare un’assicurazione economica?Quando si parla di polizza auto è doveroso specificare che non esiste una tipologia più economica in assoluto, ma quella che l’assicurato può rendere più conveniente agendo su determinate variabili del contratto. Un esempio è prevedere alla stipula dell’accordo il montaggio della scatola nera, un dispositivo satellitare dotato di GPS che permette il monitoraggio di una serie di informazioni inerenti il mezzo di trasporto e lo stile di guida del suo conducente. Nello specifico, il dispositivo è in grado di registrare: il numero di chilometri percorsi; la posizione e tutti gli spostamenti effettuati dal veicolo; le accelerazioni e le decelerazioni; la dinamica di un ipotetico sinistro. Grazie a quest’ultimo, la compagnia potrà tutelarsi da eventuali frodi e inganni nell’ambito della definizione dell’incidente, in quanto le informazioni aiuteranno ad accertare se ci sono responsabilità del guidatore. Dunque, la riduzione dei rischi di truffe fa sì che il cliente possa usufruire di un sostanzioso taglio sul costo della polizza. I benefici per il cliente non sono solo economici. Il localizzatore permette anche di individuare l’automobile in caso di furto, di ottenere assistenza in caso di incidente, o di inserire servizi a valore aggiunto – un esempio riguarda gli appuntamenti per la manutenzione del veicolo. Inoltre, consente ai conducenti di avere agevolazioni sulle garanzie accessorie da abbinare alla copertura di responsabilità civile.
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La mia assicurazione RC Auto/Moto/Autocarro è valida anche all'estero?La polizza RC Auto/Moto/Autocarro stipulata in Italia è valida in tutti gli Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il viaggiatore che si reca in uno di questi Paesi dovrà semplicemente portare con sé il certificato di assicurazione. Per altre Nazioni non rientranti nell’UE servirà fare riferimento alla carta verde, che viene rilasciata dalla propria compagnia. La carta verde è il certificato internazionale di assicurazione ed è obbligatoria per poter circolare in Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Russia, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Turchia, Tunisia, Israele e Iran: il documento permetterà all’assicurato di essere in regola con le norme RC Auto vigenti in questi territori. Prima di partire è bene quindi verificare che nello Stato in cui ci si sta recando sia necessaria o meno la carta verde: coloro che non ne saranno in possesso, dovranno sottoscrivere alla frontiera una RC Auto/Moto/Autocarro temporanea. Quest’ultima sarà invece l’unica alternativa possibile per poter circolare in quelle Nazioni non comprese negli esempi sopra, come negli Stati Uniti.
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Cos'è la sostituzione della polizza assicurativa?Nel caso in cui, durante il periodo di validità di un contratto assicurativo, dovessero emergere delle esigenze che rendono necessaria la sostituzione della polizza di assicurazione in essere, è prevista la possibilità di apportate variazioni al contratto. Nell’ambito dei contratti di RCA (Responsabilità civile auto) e RC Moto l’operazione si realizza a seguito dell’acquisto di un nuovo veicolo con conseguente vendita, rottamazione o esportazione all'estero di quello vecchio, permettendo all’assicurato di mantenere la storia assicurativa riportata nell’attestato di rischio. La sostituzione della polizza è ammessa solo se si rispettano determinati requisiti, nello specifico: il proprietario del nuovo veicolo deve essere lo stesso proprietario del mezzo precedente; il proprietario deve perdere la proprietà del mezzo a cui la polizza si riferisce a seguito di vendita (o consegna al concessionario in conto vendita), rottamazione o esportazione all'estero; il nuovo veicolo deve essere della stessa tipologia di quello assicurato precedentemente. Quando i requisiti di cui sopra sono rispettati, i documenti richiesti dall’agenzia per effettuare la sostituzione della polizza RC sono: certificato e carta verde dell’assicurazione; libretto di circolazione della nuova auto o moto; attestazione che provi l’alienazione del vecchio veicolo. A seguito della sostituzione dell'RC, la compagnia provvederà a ricalcolare il premio: la valutazione della nuova situazione potrebbe generare un rimborso o una richiesta di integrazione del premio assicurativo. Ricordiamo infatti che la formazione del premio dipende da numerosi fattori inerenti al veicolo. Ad esempio, un mezzo immatricolato recentemente viene tariffato meno di uno più datato, in quanto quello nuovo è più sicuro ed efficiente, quindi meno soggetto al rischio di un sinistro. Sulla formazione del premio incidono anche la cilindrata e l'alimentazione, con le auto diesel che sono tariffate maggiormente rispetto a quelle a benzina perché soggette statisticamente a percorrenze maggiori.
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Cosa fare in caso di incidente?La prima cosa da fare dopo un sinistro è mantenere la calma ed evitare discussioni molto accese o litigi in quanto comportamenti controproducenti. I veicoli non devono essere spostati quando l’incidente causa gravi danni alle cose e alle persone, ma in questo caso è necessario chiamare le Forze dell’Ordine e il 118. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 189 comma sesto del codice della strada, chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza alle persone ferite (Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018 n.10736). Per sinistri più lievi è invece vietato ostruire il flusso del traffico, con eventuali intralci alla circolazione che potranno essere puniti da una multa variabile dai 38 ai 155 euro. I guidatori coinvolti nella collisione devono sempre redigere il modulo blu di constatazione amichevole (CAI) al fine di spiegare e mettere per iscritto quanto accaduto. Il modello non va firmato se non si è d’accordo sulla versione dei fatti con l’altro guidatore, ma in questo caso un’alternativa è compilare due constatazioni separate. Fondamentale è anche individuare possibili testimoni, visto che in un eventuale processo possono risultare decisivi. In caso di sinistro limitato ai soli danni alle cose, è obbligatorio indicarli sin dalla denuncia di sinistro o dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa. In più, se la persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza. Ricordiamo che per l’indennizzo il danneggiato può usufruire della procedura di risarcimento diretto, che permette di rivolgersi direttamente alla propria compagnia al fine di snellire il procedimento. L’iter potrà essere seguito se i veicoli coinvolti sono stati identificati (nonché immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere) e se le eventuali lesioni riportate sono considerate lievi (non devono superare la soglia del 9% di permanente invalidità). Ricordiamo che l’assicurato ha solo tre giorni di tempo per denunciare il sinistro: se il termine non è rispettato, l’assicuratore potrebbe ridurre il risarcimento. In caso di scontro con un veicolo con targa estera, non sarà possibile applicare la procedura di risarcimento diretto. In questo caso la competenza del sinistro spetta all’UCI, Ufficio Centrale Italiano, al quale il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento. L’Ufficio provvederà a contattare la compagnia estera, che a sua volta si avvarrà di una società assicuratrice italiana a cui affidare l’analisi del sinistro. In tutti gli altri casi sarà necessario seguire la procedura tradizionale, richiedendo un indennizzo dei danni alla compagnia assicurativa della controparte. L'assicuratore, una volta stabilita la percentuale di colpa, ha a disposizione 60 giorni per far pervenire un'offerta alla parte lesa, un termine che si dimezza nel caso in cui la constatazione amichevole sia firmata da entrambi i conducenti dei veicoli.
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Cosa sono le garanzie accessorie?Le garanzie accessorie sono polizze facoltative – non necessarie per far circolare la due o la quattroruote – che possono essere aggiunte al momento della sottoscrizione dell’RC Auto. Grazie a queste coperture è possibile assicurare la propria persona e lo stesso veicolo da danni che non sono risarciti dalla responsabilità civile di base. Tra le polizze accessorie offerte dalle compagnie troviamo: l'assicurazione furto e incendio; la polizza kasko; la polizza eventi atmosferici; la tutela legale; la polizza cristalli; la polizza infortuni del conducente; la polizza assistenza stradale; la polizza eventi socio-politici; l’assicurazione atti vandalici Per valutare la scelta di una garanzia rispetto ad un’altra bisogna tenere presente le proprie caratteristiche di guida, la frequenza con cui si utilizza il veicolo, la città in cui si vive e lo stato del veicolo che si possiede. Il furto e incedio È una delle garanzie che vengono abbinate più spesso alla responsabilità civile di base. In particolare, per il furto il veicolo è assicurato in caso di sottrazione sia parziale che totale (inclusa la manomissione), ma non la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno dell'automobile, né il loro furto specifico (il caso cioè in cui l'oggetto che si trova all'interno dell'automobile viene rubato, ma non viene rubata l'autovettura che lo conteneva). Sia il premio che l'indennizzo che l'assicurazione pagherebbe nel caso di furto, vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata. Questo valore ovviamente viene rinegoziato di anno in anno, ad ogni rinnovo della polizza, e non può che scendere. Per quanto riguarda invece l'incendio, la polizza tutela l'assicurato dai danni causati alla propria auto o moto per tutti gli eventi legati al fuoco, come scoppi, fulmini, anche dovute a cause interne come corto circuiti o surriscaldamento del motore. Sono però escluse dalla copertura tutte le cose che sono contenute all'interno del mezzo. Il risarcimento, come nel caso del furto, tiene conto del valore commerciale del veicolo al momento dell'incendio. La distruzione prevede il rimborso di tutto il valore del mezzo, mentre il danneggiamento prevede il pagamento all'assicurato del solo valore delle parti danneggiate. Ovviamente non sono coperti gli incendi causati con dolo o con colpa dall'assicurato o da suoi congiunti. Infortuni del conducente Frequenti anche le stipule RC Auto che comprendono questa garanzia, che copre l’invalidità permanente (o la morte) del solo conducente responsabile del sinistro. Si attiva quando il guidatore sale a bordo del mezzo, operando in conseguenza di malore o stato di incoscienza anche per gli infortuni subiti durante la fermata e la ripresa della marcia. Tuttavia, l’evento negativo non deve essere determinato da abuso di alcolici, di psicofarmaci, oppure da uso di stupefacenti o allucinogeni. L’assistenza stradale Garantisce il soccorso in caso di incidente (o guasto) e consente all’assicurato di evitare costi aggiuntivi in caso di intervento di un carro attrezzi. Con l'assistenza stradale il veicolo viene recuperato e trasportato presso un'autofficina convenzionata (o a quella indicata dall’assicurato): in alcuni casi è anche possibile usufruire di una riparazione del mezzo sul posto. L’utente ha dunque la certezza di essere assistito in modo tempestivo e soprattutto 24 ore su 24 contattando il numero verde fornito dalla compagnia. La tutela legale È una delle polizze facoltative più economiche sul mercato e copre tutte le spese legali relative a qualsiasi tipologia di controversia. La garanzia fornisce l'assistenza ed il rimborso delle spese per la difesa penale qualora l'assicurato venga chiamato in giudizio per lesioni o per omicidio colposo a seguito di un incidente automobilistico. La polizza kasko La polizza kasko è consigliabile a chi possiede un veicolo di elevato valore commerciale e copre tutti i danni causati da eventi e sinistri derivanti dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente. È utile dunque in caso di incidente con colpa – indennizza ad esempio i danni causati dal ribaltamento del mezzo e dalle collisioni a seguito dell'uscita di strada – e in qualunque altro tipo di urto accidentale subito dal veicolo durante la circolazione. Polizza eventi socio-politici Questa garanzia copre i danni volontariamente provocati da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici. In questa garanzia c'è quasi sempre uno scoperto sulla liquidazione del danno che sarà decurtato dalla somma risarcibile stabilita dal perito. Il risarcimento non ha massimale; il valore massimo risarcibile è il valore commerciale del veicolo nel momento in cui l'evento sinistroso sia stato commesso. Alcune compagnie rendono possibile assicurare con un sovrapprezzo anche gli optional, gli accessori del veicolo o le cose trasportate, oppure ottenere un risarcimento in caso di danno totale o parziale pari al valore a nuovo del/dei pezzi di ricambio, ovvero del veicolo stesso. Polizza atti vandalici I danni garantiti da questa polizza sono quelli provocati da sommosse, cortei violenti, tumulti popolari o singoli disturbatori: si va dalla semplice riga sulla carrozzeria fino all’incendio della vettura. Questa estensione del pacchetto assicurativo base può essere scelta sia da chi è in possesso di un nuovo veicolo che dai proprietari di un mezzo storico o di pregio. Chi subisce un atto vandalico deve fare denuncia del danno alle autorità competenti per quel territorio (Polizia o Carabinieri), e solo in seguito rivolgersi alla propria agenzia assicurativa. L’utente sarà risarcito per l’importo totale o parziale del mezzo ma al netto di una franchigia, vale a dire una quota del danno che rimane a carico dell’assicurato. A tal proposito, la compagnia prevede l’intervento di un perito che avrà il compito di verificare l’entità e la causa dei danni al veicolo: si tratta di una clausola antitruffa utilizzata dall’impresa per contrastare eventuali raggiri messi in atto da quegli automobilisti che cercano di far passare una loro distrazione per un atto vandalico. Polizza cristalli L'assicurato può scegliere di includerla nel contratto dell'assicurazione auto/moto per essere indennizzato in caso di danni ai vetri del veicolo. La polizza prevede il rimborso del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali della tua auto, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi. La copertura assicurativa dei cristalli ha indiscussi vantaggi nella gestione economica di un danno ai vetri della propria automobile. Infatti, se la vettura è coperta dalla polizza cristalli, la scheggiatura sul parabrezza è riparabile nella maggioranza dei casi gratuitamente, non influendo sul premio o sul bonus/malus. Polizza eventi atmosferici Si tratta di una garanzia aggiuntiva che le compagnie propongono agli assicurati per tutelare il veicolo dai danni subiti a causa di intemperie atmosferiche o eventi naturali che potrebbero danneggiarlo, come ad esempio grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine e alluvioni. Questo elenco di eventi può cambiare in base alla compagnia, quindi si consiglia di leggere sempre attentamente quali eventi sono coperti dall'assicurazione da contratto. Di solito, comunque, vengono indennizzati tutti i danni materiali che si verificano in conseguenza diretta dell'evento atmosferico, tranne l'incendio. Molto spesso il rimborso danni per questo tipo di copertura assicurativa prevede l'applicazione di uno scoperto che può essere o un minimo fisso, ad esempio 1000 euro, o una % del danno causato o un mix dei due, cioè un minimo fisso di euro X o una % del danno se maggiore del minimo fisso.
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Cos’è e come funziona il bonus-malus?Il bonus-malus è un sistema attraverso il quale viene stabilito annualmente il costo della polizza RC Auto. Il meccanismo prevede che al proprietario/avente diritto venga assegnata una precisa classe di merito in base ad una serie di requisiti, primo fra tutti il numero degli incidenti registrati durante il periodo di validità della polizza. Le classi partono dalla numero 18, la più alta e costosa, per arrivare alla numero 1, la classe più “meritevole” ed economica. L’assicurato viene premiato con un bonus, una classe di merito inferiore a quella d’origine, qualora non sia stato riconosciuto responsabile di un sinistro nel corso dell’anno precedente, mentre lo si penalizza con un malus, facendolo salire di due classi, nel caso in cui abbia causato un incidente, obbligandolo a pagare un premio più alto al rinnovo annuale della polizza. Quando si effettua più di un sinistro nell’anno corrente/anno precedente e i sinistri vengono caricati sull’attestato di rischio, il malus si applica -2 per il primo sinistro e -3 per i successivi. Tuttavia, il malus viene applicato solo se è stata accertata la maggiore responsabilità del sinistro (oltre il 50%), mentre nel caso di concorso di colpa (responsabilità paritaria o inferiore al 50%) sarà solo segnalato nell’attestato di rischio del relativo contratto. La penalizzazione del premio e della classe di merito si verificherà soltanto quando la somma della responsabilità dei sinistri paritari presenti sull’attestato di rischio negli ultimi 5 anni supera il 51% di colpa: ad esempio, se si viene coinvolti in 2 incidenti, uno con il 20% di colpa e l’altro con il 25% di colpa, il malus non scatterà. Ricordiamo che l'attestato di rischio è il documento che riassume lo storico assicurativo dell'intestatario della polizza RC Auto/Moto. L’attestato ha una validità massima di cinque anni: qualora resti inutilizzato per più di cinque anni, l’assicurato si vedrà assegnare sulla nuova polizza la classe meno conveniente (la quattordicesima). La digitalizzazione che ha coinvolto il settore assicurativo ha fatto sì che dal primo luglio 2015 l’attestato di rischio diventasse elettronico, ossia consultabile esclusivamente online, mentre prima di questa data veniva consegnato all’assicurato in forma cartacea. Questa nuova formula prevede che gli assicurati possano reperire il documento sul portale della propria compagnia, che ha l’obbligo di caricarlo almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza – così come stabilito dal regolamento sulla dematerializzazione introdotto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Niente malus con il bonus protetto L’assicurato può evitare l’aumento del premio assicurativo in seguito all’applicazione del malus tramite la stipula del bonus protetto, una clausola offerta da diverse compagnie del mercato italiano che permette, al primo incidente con colpa, di conservare la classe interna della compagnia precedentemente maturata. Dunque, l’assicurato si tutela da una maggiorazione del premio a parità di altri fattori assicurativi e al netto di adeguamenti tariffari, pagando un piccolo sovrapprezzo all’atto dell’acquisto della polizza, che varia in base alla classe di merito e alla città di residenza dell'assicurato. Un limite di questa clausola è che funziona solo se si decide di restare fedeli alla propria compagnia assicurativa, poiché si conserva solo la classe di merito interna, mentre la classe universale risentirà dell’incidente. Il bonus protetto non è molto diffuso tra le polizze stipulate: tuttavia, alcune imprese lo includono nell’assicurazione responsabilità civile di base per gli assicurati con un basso profilo di rischio. Un ulteriore metodo per evitare il malus è il riscatto del sinistro, l’unica procedura che consente di mantenere la classe di assegnazione denunciando ugualmente l’incidente all’assicurazione. In caso di sinistro, l’indennizzo sarà rimborsato dallo stesso assicurato: il richiedente si dovrà rivolgere alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che avrà il compito di stabilire l’ammontare del danno. L’importo sarà comunicato con una lettera e dovrà essere versato tramite bonifico bancario al conto corrente indicato dallo stesso ente. Solo in un secondo momento la Concessionaria rilascerà all’assicurato un documento con cui quest’ultimo potrà chiedere il riscatto del sinistro al proprio assicuratore. Tuttavia, gli incidenti che permettono l'applicazione di questa particolare procedura sono solo quelli liquidati tramite indennizzo diretto, la procedura che consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa. Non saranno quindi riscattabili: i sinistri avvenuti senza urto; i sinistri in cui siano coinvolti più veicoli responsabili; i sinistri avvenuti con un veicolo straniero. Bonus malus e premio La classe di merito è un parametro fondamentale per la determinazione della tariffa annuale che l’assicurato dovrà pagare per il proprio veicolo, dunque è sempre opportuno richiedere diversi preventivi RC Auto per capire quello più conveniente. Attualmente gli assicurati possono tagliare il costo della polizza auto servendosi di un comparatore come Segugio.it, che confronta le assicurazioni più convenienti sul mercato. Il sistema di calcolo online del portale fornisce risultati mirati per ogni tipologia di assicurato, perché analizza in modo preciso e veloce le informazioni inserite. In più, permette di personalizzare i preventivi ottenuti, selezionando le garanzie accessorie che l’utente preferisce. Non dimentichiamo che il premio assicurativo dipende anche da altri fattori. Può comportare aumenti o riduzioni della rata assicurativa la località in cui il l'assicurato risiede. Solitamente si paga di più nelle zone dove è più alto il tasso di sinistrosità, come ad esempio in alcune città della Campania, della Puglia, della Calabria e della Romagna (dati IVASS). Parametri importanti, sempre relativi all’assicurato, sono l’età e gli anni di patente. I più giovani pagano infatti un premio RC Auto più costoso degli assicurati più maturi ed esperti, perché considerati più a rischio di incidenti a causa della poca esperienza alla guida. Per quanto riguarda il veicolo, c’è da tenere a mente che un mezzo immatricolato recentemente viene tariffato meno di uno più datato, in quanto quello nuovo è più sicuro ed efficiente, quindi meno soggetto al rischio di un sinistro. Sulla formazione del premio incidono anche la cilindrata, con i motori di cubatura più piccola che pagano importi minori, e l'alimentazione, con le auto diesel che pagano maggiormente perché soggette statisticamente a percorrenze maggiori.
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Come presentare un reclamo alla compagnia assicurativa?La prima cosa da fare quando si ha un problema con la propria compagnia di assicurazione è quella di inviare un reclamo. Può essere presentato dall’assicurato, dal contraente o dal beneficiario della polizza, nonché dalle associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori. Il reclamo deve essere indirizzato all’Ufficio dedicato della società tramite posta semplice, raccomandata a/r, fax, e-mail o PEC (Posta Elettronica Certificata) e deve contenere: nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del reclamante; il motivo della lamentela; tutti i documenti utili per descrivere al meglio il fatto. La normativa nazionale, contenuta nel Codice delle assicurazioni private, obbliga le assicurazioni a evidenziare tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami sia sui propri portali che nella nota informativa precontrattuale. La compagnia, una volta ricevuto il reclamo, dovrà fornire una risposta entro 45 giorni. Il cliente che non riceve risposta o che la giudica insoddisfacente, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). L’intervento dell’Istituto di Vigilanza Il soggetto assicurato dovrà inoltrare il reclamo già presentato alla compagnia, oltre all’eventuale risposta di quest’ultima. L'Istituto avvierà un'attività istruttoria, con l’obbligo di concluderla entro un periodo di 90-120 giorni, e potrà acquisire ulteriori notizie, se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza. Sarà compito dell’IVASS chiedere all’impresa interessata di fornire i chiarimenti del caso o di rispondere in modo tempestivo al reclamante. Se l'impresa accoglie le richieste del cliente o se la risposta è esauriente, la procedura di reclamo si intende conclusa; in caso invece di risposta incompleta, l'Istituto interverrà nuovamente nei confronti della società assicuratrice. L'Autorità potrà avviare un procedimento sanzionatorio – pecuniario o disciplinare – qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme (dandone notizia nel proprio bollettino e sul sito internet). È bene specificare che l’IVASS non ha il potere di prendere decisioni nel merito della controversia o di risolvere questioni legate alla quantificazione del danno o che riguardano l’attribuzione di responsabilità di un sinistro. Dunque, se non si raggiunge un accordo con l’impresa, sarà necessario rivolgersi all’Autorità giudiziaria. Ricordiamo anche che l’Istituto di Vigilanza non prende in considerazione ulteriori segnalazioni sullo stesso caso, ma solo se non ci sono state novità sostanziali. La conciliazione paritetica Può essere scelta come alternativa all’IVASS in caso di controversie che riguardano la gestione di sinistri RC Auto con danni inferiori ai 15.000 euro. Tramite la conciliazione paritetica, il reclamante conferisce pieno mandato ad un rappresentante di un’Associazione dei consumatori, che farà compilare e sottoscrivere allo stesso soggetto uno specifico modulo per attivare la richiesta. Questa procedura non comporta il sostenimento di spese, fatto salvo l’eventuale importo per l’iscrizione alla stessa Associazione a cui è conferito l'incarico. La conciliazione ha una durata massima di 30 giorni e prevede la costituzione di una Commissione composta da un rappresentante del reclamante e da un rappresentante dell’Associazione: in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo, mentre con esito negativo sarà redatto un verbale di mancato accordo. Dal 2020 anche l’arbitro assicurativo L’arbitro non è utilizzato in sostituzione della giustizia ordinaria, ma rappresenta un sistema alternativo per la risoluzione delle liti al di fuori del tribunale. La sua introduzione ha il fine di ridurre i costi che le compagnie sostengono per i contenziosi giudiziari, una conseguenza che potrebbe portare a una diminuzione generale degli importi dei premi assicurativi. A richiedere la costituzione dell’arbitro assicurativo sono state le Associazioni dei consumatori e gli operatori del settore, che più volte hanno evidenziato la necessità di creare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie. Le caratteristiche dell'arbitro assicurativo vengono definite dall'articolo 15 della Direttiva 2016/97 dell’Unione Europea. “Gli Stati membri”, recita il primo comma dell’articolo, “garantiscono che siano istituite, in conformità dei pertinenti atti legislativi dell'Unione e del diritto nazionale, procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti, per la risoluzione delle controversie insorte fra i clienti e i distributori di prodotti assicurativi, aventi come oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti”. Per dare in Italia attuazione alla direttiva, si sono aggiornati gli articoli 141 e 141-octies del Codice del Consumo e si è inserito l’articolo 187/ter (intitolato "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie") nel Titolo XIII – Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (articoli 182-187bis) – del Codice delle Assicurazioni. L’arbitro assicurativo non è rappresentato da una singola figura, ma da un organismo formato da cinque soggetti, che devono essere in possesso di determinati requisiti di esperienza, onorabilità e professionalità. Le parti potranno rivolgersi al collegio senza essere assistite da un avvocato, depositando la documentazione relativa alla controversia anche online. E in caso di controversie con una compagnia estera? Se l’assicurazione ha sede legale in un altro stato membro, sarà possibile risolvere il problema tramite la cosiddetta FIN-NET, una procedura che prevede l’inoltro del reclamo direttamente al sistema competente per l’estero (quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto). Per rintracciare la sede è consigliabile accedere al portale della Commissione Europea o rivolgersi all'IVASS, l’unico ente preposto alla ricerca dei contatti per far partire tale procedura. Qualche numero sui reclami Negli ultimi anni si è registrata una sostanziale diminuzione, un trend che fa capire come le imprese siano sempre più attente ai propri clienti. Nel corso del 2018 le società di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente 97.279 reclami, contro i 103.974 del 2017 e i 120.435 del 2016. In particolare, il 47% degli oltre 97 mila reclami ha riguardato il comparto dell’RC Auto, mentre il 37% del totale è relativo ai rami danni diversi dalla RCA e il 16% ha interessato il ramo vita.
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Come difendersi dalle truffe assicurative?Crescono le truffe assicurative ai danni degli automobilisti italiani, vista l’offerta sempre maggiore di polizze irregolari da parte di false compagnie che operano online. Queste ultime promettono coperture RC Auto valide, ed in particolare polizze temporanee, invogliando gli utenti della strada con contratti a prezzi molto convenienti. A questo proposito, l’IVASS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, consiglia di prestare particolare attenzione nella sottoscrizione di nuovi contratti tramite internet e di verificare – prima della stipula del contratto – che la polizza sia emessa da società e intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa. Qualche dritta per non essere truffati I consumatori potranno collegarsi al sito ivass e consultare sia la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia che l’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione” del RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi). Il consumatore deve diffidare se: sul sito internet mancano i dati e i riferimenti della compagnia assicurativa (ad esempio, nominativo e sede); il sito di un’assicurazione non presenta preventivi, prodotti e la storia del gruppo; i contatti con la compagnia avvengono esclusivamente via e-mail, cellulare o whatsapp; Un altro consiglio è di fare attenzione al momento della richiesta di pagamento del premio assicurativo da parte dell’agenzia. Meglio non versare l’importo se l’assicurazione richiede l’utilizzo di metodi di pagamento non tracciati, quali la ricarica di carte prepagate o servizi di trasferimento di denaro come Western Union, che non garantiscono la sicurezza del pagante. Farsi ingannare è più facile di quanto si possa pensare, visto che spesso i creatori di false assicurazioni utilizzano dei nomi molto simili a compagnie realmente esistenti. Un modo sicuro per non incorrere in false assicurazioni è quello di comparare le tariffe RC Auto tramite Segugio.it, il portale da cui è possibile valutare le proposte delle migliori assicurazioni sul mercato e scegliere il preventivo che più si addice al proprio profilo di guidatore. È importante verificare la copertura assicurativa Gli utenti della strada possono sincerarsi di essere assicurati tramite il Portale dell’automobilista, dove ci sono i servizi di e-government del Ministero dei Trasporti. Il portale offre l’informazione grazie all’inserimento di due semplici dati, vale a dire la tipologia di vettura (che può essere l’auto, oppure una moto o un rimorchio) e il numero di targa. Una nota avverte che la data di scadenza del contratto non contempla i 15 giorni di tolleranza per la stipula di una nuova assicurazione. Ricordiamo che tutti veicoli a motore (compresi filoveicoli e rimorchi) non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura RC Auto. A stabilirlo è l'articolo 193 del Codice della Strada: lo stesso testo prevede che, chi viaggia senza una regolare polizza, può essere sanzionato con una multa che varia dagli 848 ai 3.396 euro, oltre ad essere soggetti al sequestro del mezzo. L’importo da pagare può essere ridotto alla metà qualora sussistano due condizioni. La prima riguarda solo i casi di rinnovo: la diminuzione sarà accordata nel caso in cui il premio sia regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901 secondo comma del Codice Civile (vale a dire una volta passati 15 giorni dalla scadenza della polizza). La seconda prevede che l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione del veicolo, ma non prima di aver comunicato l’intenzione all’organo che ha rilevato la trasgressione. Qualora si fosse a conoscenza di un veicolo sprovvisto della regolare RC Auto, è possibile segnalarlo alle autorità. Per farlo, basta recarsi presso il comando dei vigili urbani della propria città, o in alternativa inviare una e-mail di segnalazione allo stesso comando, indicando il luogo in cui è presente il veicolo non assicurato. L'incidente con un veicolo non assicurato L’automobilista coinvolto in un sinistro stradale con un'auto non assicurata dovrà affrontare procedure di risarcimento diverse dal normale iter. Non si potrà accedere al risarcimento diretto, né fare denuncia alla compagnia della controparte, visto che quest’ultima non esiste o è una compagnia fantasma. In questo caso il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo Garanzia Vittime Della Strada: a tal proposito, è bene far intervenire sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine, in quanto il verbale redatto potrà essere fondamentale per l’eventuale richiesta al Fondo. Per poter accedere a quest’ultimo, l’automobilista avrà l'onere di fornire la prova sulla sussistenza del comportamento del responsabile civile, nonché dimostrare il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo non assicurato e il danno. Ricordiamo che il Fondo interviene anche in caso di sinistro con veicoli: che non sono stati identificati; assicurati da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (ovvero fallite); posti in circolazione contro la volontà del proprietario; immatricolati all’estero (con targa non corrispondente). La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata tramite raccomandata alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e all’impresa designata competente per il luogo dove è avvenuto l’incidente (la lista delle compagnie è presente sul sito della Concessionaria). Il Fondo è finanziato con un’aliquota sui premi RC Auto (che attualmente è del 2,5%) e opera nei limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro, vale a dire 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e 1,22 milioni per quelli alle cose. Queste cifre sono in vigore per legge dall’11 giugno 2017: prima di questa data erano rispettivamente di cinque e un milione di euro. L’impresa assicurativa competente, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, si attiverà per fare tutte le verifiche del caso. Entro 60 giorni la stessa compagnia dovrà fornire al danneggiato una proposta di indennizzo oppure fornire le motivazioni per cui ha deciso di non formulare alcuna offerta. Il termine dei due mesi potrà essere posticipato di altri 120 giorni se il danno è stato causato da un veicolo assicurato presso una compagnia assicurativa in fallimento.
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Cos’è e come funziona l’assicurazione RC Familiare?Il settore delle assicurazioni accoglie la nuova RC Familiare, una norma introdotta dal Decreto fiscale 2020 che amplia i confini del Decreto Bersani. In particolare, l’approvazione del testo della manovra ha portato alla modifica del comma 4-bis dell’articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, che renderà possibile applicare la Legge Bersani a qualsiasi veicolo familiare e anche in caso di rinnovo di una polizza. Il Decreto Bersani L’ereditarietà della classe di merito è stata introdotta dal Decreto 248/2006, un provvedimento che è nato in seguito alle liberalizzazioni del settore assicurativo. La Legge Bersani consente al proprietario di un veicolo acquistato nuovo o usato di acquisire la stessa classe di rischio un mezzo circolante e assicurato già in suo possesso o in possesso di un componente del nucleo familiare convivente. Grazie a questa norma anche i giovani neopatentati che si assicurano per la prima volta possono evitare di partire dalla quattordicesima classe, ereditando quella del genitore e consentendo alle famiglie di ridurre i costi. Ricordiamo che la formula bonus-malus prevede una serie di categorie che vanno dalla 1 alla 18 – con la 1 che indica la classe migliore e la 18 che rappresenta la peggiore. Tuttavia, il Decreto Bersani può essere applicato solo se vengono rispettate due condizioni, ossia: se i veicoli sono entrambi della stessa tipologia (ad esempio due auto o due moto); se il mezzo su cui viene stipulata la nuova polizza è un veicolo appena acquistato e mai assicurato dal nuovo proprietario. Cosa cambia con l’RC Familiare Con la nuova norma decade la condizione che riguarda la medesima tipologia di veicolo: l’ereditarietà della classe sarà valida anche tra mezzi differenti, dunque non solo ad esempio tra auto e auto ma tra un’auto e una moto. Viene meno anche la seconda condizione, rendendo possibile l’estensione della migliore classe al momento di rinnovare una polizza già esistente – e non solo a chi assicura per la prima volta un mezzo acquistato nuovo o usato. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la portabilità della classe può avvenire solo se il proprietario risulta dall’ultimo attestato di rischio continuativamente assicurato negli ultimi 5 anni senza aver effettuato sinistri con colpa principale o paritaria. Un esempio può rendere le novità più chiare. L’RC Familiare permette alla moglie in classe 8 di ottenere al rinnovo della polizza la migliore posizione assicurativa del marito, oppure allo stesso marito di ottenere al rinnovo del contratto per la moto la classe più bassa maturata sulla polizza della propria auto; stessa cosa per lo scooter appena acquistato dal figlio, che invece di partire dalla quattordicesima fascia potrà usufruire della prima classe del genitore. Nessun vantaggio sulla classe per chi provoca un incidente Come anticipato sopra, non si potrà usufruire al rinnovo della polizza della categoria più bassa di un proprio familiare se si è causato un sinistro con responsabilità principale o paritaria. L’eventuale responsabilità dello scontro viene infatti segnalata sull’attestato di rischio, influendo negativamente nei cinque anni successivi sull’importo da versare a qualsiasi compagnia. Nel caso di sinistro con colpa principale o se la somma dei sinistri paritari supera il 51%, l’assicurato perderà due posizioni all’interno della classe di merito per l’applicazione del malus, con la tariffa che subirà un aumento. Ma di quanto cresce il costo dell’RC Auto? Non è possibile stabilire a priori una percentuale, in quanto il calcolo dipende da diversi fattori. L’incremento maggiore lo subirà sicuramente il giovane neopatentato, che in un incidente con colpa può vedere anche triplicare la tariffa pagata durante l’anno precedente. Diversa la situazione per un guidatore assicurato da più tempo e con più esperienza di guida, che potrebbe cavarsela con un premio più alto di circa il 15-20% rispetto all’ultimo premio assicurativo versato. Quali conseguenze sulle tariffe con l’RC familiare? Il provvedimento dovrebbe portare a un risparmio delle tariffe per i gruppi familiari che possiedono più veicoli (ad esempio due auto e due moto). Tradotto in percentuale, le stime degli esperti prospettano uno sconto sulle tariffe di circa il 30-40% per chi già beneficiava della Legge Bersani. In tema di tariffe, è sempre bene tenere a mente che il metodo più immediato per ridurre i costi è quello di confrontare i preventivi delle diverse assicurazioni.
Domande Frequenti
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